Art. 2.
(Interventi pubblici).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali:

          a) tutelano e valorizzano le attività musicali, nelle diverse tradizioni ed esperienze, e ne promuovono lo sviluppo, senza distinzioni di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca;

 

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          b) favoriscono la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;

          c) assicurano la conservazione del patrimonio storico della musica anche agevolando e promuovendo nuovi talenti e nuove produzioni;

          d) garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca;

          e) riconoscono il rilievo e la funzione di promozione della cultura musicale dei soggetti dell'attività musicale di cui al capo IV;

          f) sostengono gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione allo studio dello strumento musicale e al canto.

      2. Ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province:

          a) concorre ad elaborare, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, programmi nazionali di presenza delle attività musicali, con l'obiettivo di una equilibrata diffusione dell'offerta musicale sull'intero territorio nazionale, a tale fine favorendo la presenza di attività musicali in località che ne sono prive e individuando rassegne e festival di elevato valore culturale;

          b) incentiva le attività di produzione musicale nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea di autori, interpreti ed esecutori nazionali, assicurando forme di rappresentazione o di esecuzione di adeguati spazi dedicati alla musica nell'ambito della programmazione delle reti radiotelevisive nazionali con particolare riferimento alle nuove produzioni musicali nazionali, anche attraverso protocolli di intesa con le reti radiotelevisive nazionali;

          c) promuove e coordina il sistema delle residenze multidisciplinari di cui al capo V.

 

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      3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province, riconosce e promuove le attività di produzione musicale con caratteristiche di continuità, sulla base e nell'ambito dei seguenti princìpi:

          a) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo con un luogo teatrale ovvero, in casi determinati, con più luoghi teatrali nell'ambito della medesima regione;

          b) produzione musicale propria, sulla base di un organico programma culturale triennale, che tenga conto anche della tradizione musicale italiana e della ricerca e sperimentazione nel campo musicale;

          c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti della scena;

          d) priorità dell'assenza di fine di lucro e del reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti;

          e) acquisizione della personalità giuridica di diritto privato;

          f) svolgimento di compiti di formazione di artisti, operatori e tecnici, con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale, con particolare riguardo all'integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica;

          g) creazione di rapporti stabili con le scuole e le università, anche attraverso attività di informazione e di preparazione all'evento e alla cultura musicali;

          h) continuità degli organici artistici, con prevalenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

      4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali svolgono i compiti di cui ai commi 2 e 3 tramite il Centro nazionale per la musica, in conformità alla disciplina stabilita dal capo  II.

 

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      5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, esercitano le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, adottando il punto di vista di genere ai sensi dell'obiettivo strategico 2 di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997.